VERSAMENTO RSB DITTE EDILI E RLST DITTE NON ARTIGIANE
Il versamento 2024 deve essere effettuato entro il 30 giugno 2024
sulla base dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2023
ADESIONE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE EDILE O
IMPRESE NON ARTIGIANE CHE APPLICANO I CCNL DELL’ARTIGIANATO EDILE
Devono versare il contributo le imprese fino a 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti (sono esclusi solo dal conteggio, non dal pagamento). Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 4 apprendisti. Conteggio: 18-4=14. L’impresa è tenuta a versare per tutti i 18 dipendenti.
Non devono versare il contributo le imprese oltre i 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti. Esempio: impresa con 18 dipendenti, di cui 2 apprendisti. Conteggio: 18-2=16. L’impresa non è tenuta a versare.
Non devono versare il contributo le imprese artigiane edili iscritte alle Casse Edili di Varese, di Como, di Lecco e Edilcassa di Bergamo, che hanno sottoscritto accordi territoriali.
ADESIONE AL SISTEMA DELLA SICUREZZA ARITIGIANA (RLST)
IMPRESE NON ARTIGIANE CHE ADERISCONO ALLE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
In base all’Accordo Interconfederale Regionale Lombardo del 20.2.2013, applicativo dell’accordo Nazionale (13.9.2011), in riferimento al decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza di lavoro, anche le imprese NON ARTIGIANE, ma che aderiscono alle associazioni artigiane di categoria, potranno aderire al sistema della sicurezza artigiana e avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
PROCEDURA DI RIMBORSO
La richiesta di rimborso, comprensiva dei documenti sotto specificati, dovranno essere inviate a ELBA tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.elba.lombardia.it.
ERRONEO VERSAMENTO
Nei casi di errato versamento, la richiesta di rimborso dovrà contenere la seguente documentazione: