MODALITÀ DI VERSAMENTO ANNO 2021 E ANNI PRECEDENTI
VERSAMENTO EBNA/ELBA-FSBA: imprese NON soggette a trattamenti di integrazione salariale
Il versamento del 2021, tramite modello F24, comprende:
€ 0,23 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 7,65
La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.
PER FORFETTIZZAZIONE INTERE ANNUALITA’ FSBA (2019/2020/2021), VEDI APPOSITA PAGINA FSBA (clicca qui)
VERSAMENTO EBNA/ELBA: imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale
Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del DLgs 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs, imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs, etc..) proseguiranno a versare € 125 annui in ragione dell’applicazione dei contratti nazionali di lavoro e delle prestazioni loro erogate.
Il versamento del 2021, tramite modello F24, comprende:
€ 0,50 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 10,42.
LAVORATORI SOGGETTI ALLA CONTRIBUZIONE EBNA/FSBA
La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzione e cessazione in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.
Per le categorie:
La quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese.
IMPRESE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Sulla base dell’Accordo firmato in data 2/12/2016 dalla Parti Sociali Regionali, le imprese dell’Autotrasporto, dal 1° gennaio 2016, sono tenute ai sensi degli accordi interconfederali nazionali al versamento dello 0,45% per FSBA e 0,15% a carico del dipendente per FSBA a decorrere dal 1° luglio 2016, unitamente alla quota di sistema complessiva EBNA di € 7,65.
IMPRESE ASSOCIATE A FEDERPANIFICATORI
Si specifica che qualora le ditte fossero associate alla FEDERPANIFICATORI non sono tenute ad effettuare il versamento a ELBA.
IMPRESE DEL SETTORE DEI FLOROVIVAISTI
Sulla base del rinnovo contrattuale del “Settore agricoltura” del 22/10/2014 (comprendente anche i FLOROVIVAISTI) e la convenzione tra INPS e EBAN – Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, a partire dall’anno 2015 le imprese applicanti il CCNL FLOROVIVAISTI non dovranno più versare a ELBA, bensì aderire ad EBAN.
ASSOCIAZIONI E/O ENTI DELLE PARTI SOCIALI CONSTITUENTI ELBA
Per quanto riguarda le Associazioni e gli Enti e/o le società costituite o partecipate dalle Parti Sociali, si precisa che si applica quanto già previsto dagli Accordi e dai Regolamenti in materia di diritto alle provvidenze di imprese e lavoratori.