Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA), la cassa integrazione per il comparto Artigiano, è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della Legge n.92/2012 (Riforma Fornero), dell’art. 27 del d.lgs n.148/2015, della Legge 234/2022 e del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.
FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato: la Cassa Integrazione del comparto Artigiano
La Legge di Stabilità per il 2022 riformava gli ammortizzatori sociali, secondo l’impostazione dell’universalismo differenziato: cassa integrazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori di qualsiasi tipologia, uguali trattamenti seppur calibrati sulle specifiche esigenze delle aziende dei diversi comparti produttivi.
FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause ordinarie e straordinarie. L’anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni FSBA è pari a trenta giorni. Tra i beneficiari sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
FSBA assicura ai beneficiari l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) e, per i dipendenti delle aziende con più di 15 lavoratori, prestazioni di Integrazione Salariale Straordinaria (ACIGS).
La durata massima di ciascuna prestazione è ricapitolata nel seguente schema:
Durata massima | |
Datori di lavoro – sino a 15 lavoratori | 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile; |
Datori di lavoro – più di 15 lavoratori | 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie nel biennio mobile; 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS); 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS); 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS); |
Nota: La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.
CLICCA QUI per conoscere i criteri di calcolo della media occupazionale
L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), con un massimale mensile lordo, per tutto il 2024, pari ad euro 1.392,89 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. Per un’ora di cassa integrazione vengono quindi pagati al massimo 8,04 euro lordi.
FSBA eroga le prestazioni direttamente al lavoratore.
Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Il Biennio mobile è “azzerato” dal 01/01/2023 e decorre dal primo giorno del 2023 e seguenti in cui l’azienda ha utilizzato la cassa integrazione FSBA.
Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni AIS, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.
I periodi di fruizione ACIGS sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro, con la conseguenza che si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda.
La rendicontazione delle assenze viene effettuata mediante la Piattaforma digitale di FSBA.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati (2019-2020-2021) hanno a disposizione una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola (€ 100,00 per dipendente per anno) e FSBA si sta attrezzando per andare a riscuotere il dovuto da parte delle ditte che negli anni avessero evaso l’obbligo contributivo, il tutto finalizzato anche all’emissione del modello DURC.
In data 27 marzo 2024 il Consiglio Direttivo di FSBA ha deliberato delle modifiche alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS e ACIGS.
Le modifiche avranno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.
Vi invitiamo a prendere visione delle modifiche alle Procedure Operative e alle Procedure ACIGS aggiornate.
FORFETTIZZAZIONE VERSAMENTO FSBA ANNI 2019/2020/2021
IL Regolamento e le Procedure Operative FSBA 2023 hanno previsto, quale modalità alternativa di regolarizzazione, per le competenze dei soli anni 2019/2020/2021, dove non è presente alcun versamento, la possibilità di effettuare un pagamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori deve essere considerato come media nell’anno di competenza).
Una volta effettuato il versamento, inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l’apposita procedura nella sezione Anagrafica–>Aziende–>Contributi azienda ( pag.17 Manuale operativo Sinaweb FSBA 2023 ) specificando la media dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza.
Il versamento deve avvenire tramite F24, con codice EBNA, indicando ogni annualità recuperata su una singola riga, la quale conterrà simbolicamente come periodo di riferimento, la competenza di gennaio.
Esempio: 01/2019, 01/2020, 01/2021.
NOTA BENE: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ELBA/EBNA IN CASO DI UTILIZZO FORFETTIZZAZIONE
Ai fini dell’accesso alle Provvidenze ELBA 2023, viene richiesta la regolarità contributiva a partire da gennaio 2021 (se dovuto) fino ai due mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
In seguito al pagamento delle quote FSBA tramite Forfettizzazione per gli anni 2019/2020/2021, al fine della regolarizzazione dell’intera posizione contributiva (FSBA+EBNA/ELBA), si dovrà procedere al versamento della quota EBNA/ELBA con le seguenti modalità:
- ANNO 2021 : il versamento di € 7,65 per dipendente, deve avvenire tramite F24, con codice EBNA, per 12 mensilità, indicando ogni mese recuperato su una singola riga.
- ANNO 2022 : per questa annualità NON è prevista alcuna forfettizzazione, pertanto andrà versata sia la quota variabile FSBA sia quella fissa di EBNA/ELBA (per il calcolo corretto di tali quote, clicca qui).
Il mancato versamento della quota fissa ELBA/EBNA, in applicazione dei CCNL artigiani, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario ad ogni singolo lavoratore che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 30,00 euro complessivi lordi per 13 mensilità. Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Il mancato versamento obbliga, inoltre, l’impresa all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate da ELBA.
FSBA – DOVE TROVARE LA TUA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)
Se nel 2023 hai ricevuto la cassa integrazione da FSBA, per avere la Certificazione Unica necessaria per la dichiarazione dei redditi, hai a disposizione più scelte:
- la scarichi dal sito del Fondo FSBA
- la chiedi all’azienda o al suo consulente
- se per la dichiarazione dei redditi ti rivolgi ad un CAF, la scaricano loro
scarica qui la Guida download CU-2024
AI LAVORATORI IN FSBA MANCANO I CONTRIBUTI PENSIONISTICI? ECCO COSA FARE – PROCEDURE OPERATIVE
Continuano ad essere molte le mensilità in relazione alle quali FSBA ha pagato la cassa integrazione alle aziende ma non ha potuto invece pagare all’INPS i contributi pensionistici, che sono denominati “contribuzione correlata“. Questo problema incide sul diritto alla pensione in quanto tali periodi non pagati all’INPS non risulteranno nella posizione contributiva del lavoratore.
Per risolvere tale problematica, è necessario che l’azienda o lo studio di consulenza che ha gestito la domanda di cassa integrazione, segua la procedura prevista da FSBA scaricabile cliccando qui.
Se dopo aver effettuato tutti i possibili controlli previsti dalla procedura, non è stata riscontrata alcuna anomalia, è necessario segnalarlo agli uffici ELBA, specificando nel dettaglio quali verifiche sono state fatte. ELBA provvederà successivamente ad inoltrare una comunicazione al Fondo nazionale FSBA.