FSBA – EVENTI CLIMATICI

I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro, pertanto in merito alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate da FSBA, si forniscono le seguenti informazioni.

La causale “EVENTI CLIMATICI” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Al riguardo, facciamo riferimento alle istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 le quali precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di Assegno Ordinario, deve indicare il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, FSBA riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle

lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Prestazioni FSBA per eventi climatici per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo (Decreto Legge 98 del 28/07/2023 (dal 01/07/2023 al 31/12/2023)

In considerazione delle grandi ondate di calore che hanno colpito e stanno colpendo il nostro paese, il Decreto Legge 98 del 28/07/2023 ha previsto una specifica prestazione anche per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo. Pertanto, in analogia con le previsioni del citato Decreto, a partire dal giorno 02/08/2023, utilizzando un apposito flag all’interno della domanda, potranno richiedere la prestazione AIS per eventi climatici, senza che l’utilizzo della stessa vada ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di prestazione in questione. È possibile utilizzare il medesimo flag anche per le domande già presentate per gli eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2023 (dettaglio domanda – sezione accordo sindacale).

AUTODICHIARAZIONE SINAWEB

Con riferimento al Decreto Legge n° 98 del 28/07/2023, l’azienda artigiana dichiara di rientrare nella categoria di estrazione di materiale lapideo, pertanto i periodi utilizzati non andranno ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di domanda AIS.